STATUTO DEL CLUB PER L’UNESCO DEL VULTURE

 

Articolo 1

È costituita l'Associazione "Club Unesco del Vulture".

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Castello ducale del Balzo, Piazza Umberto I,  85029 VENOSA (PZ) 

Articolo 3

Il "Club Unesco del Vulture" non ha scopo di lucro e si propone:

di diffondere i principi della comprensione internazionale conformemente agli ideali dell'UNESCO e delle  altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite;

 

  • di promuovere la diffusione e il rispetto dei principi affermati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo;
  • di contribuire alla formazione civica e culturale dei suoi membri aiutandoli a comprendere i problemi di un mondo in continua evoluzione nel campo culturale, scientifico, tecnologico, economico e sociale e a impegnarsi ad assumere le proprie responsabilità in uno spirito democratico nei confronti della comunità locale, nazionale ed internazionale;
  • di prendere iniziative atte a facilitare tra i soci la conoscenza dei vari paesi e regioni attraverso incontri, viaggi, scambi culturali e altre iniziative che possono avvicinare persone, gruppi o popoli di diverse nazionalità;
  • di promuovere la costituzione di gruppi per lo studio approfondito dei problemi culturali, sociali ed economici e di sviluppo che interessano l'Italia e altri Paesi del mondo;
  • di partecipare alle campagne mondiali e altre iniziative a carattere educativo, sociale, culturale sostenute dall'UNESCO;
  • il "Club Unesco" intende, pertanto, inserirsi nella linea di azione dei Clubs UNESCO che, operanti in oltre cinquanta Paesi del mondo, riuniscono in un attivo programma di iniziative e di incontri giovani di ogni razza, di ogni colore, di ogni origine etnica e sociale, di ogni fede religiosa e politica;
  • in questa linea il Club intende stabilire e mantenere anche attraverso la FICLU e la FMACU contatti con gli altri Club UNESCO che particolarmente attivi in alcuni Paesi europei ed extraeuropei, hanno già avviato concrete iniziative volte a favorire l'incontro tra i giovani, attraverso viaggi, partecipazione a gruppi di studio e campi di lavoro internazionali, collaborazione a programmi internazionali di particolare valore morale, sociale e culturale.

Articolo 4 - Soci

  • Il Club Unesco è composto da soci che si distinguono in:
    • soci ordinari: chiunque faccia domanda impegnandosi ad accettare gli scopi dell'Associazione e versando la quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
    • soci fondatori: sono quei Soci ordinari che hanno partecipato all'atto costitutivo del Centro Unesco, il loro status è analogo a quello dei soci ordinari;
    • soci onorari: sono coloro che hanno contribuito in maniera notevole alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e possono vantare meriti acquisiti presso l’ Unesco a livello nazionale e internazionale;
    • soci benemeriti: sono quei soci ordinari o onorari che provvedono al sostegno morale e contribuiscono con versamenti in denaro o in altre forme all'incremento del patrimonio dell'Associazione. Sono esclusi coloro i quali si occupano a vario titolo di politica.
  • I soci onorari e benemeriti sono designati dall'Assemblea su proposta del Presidente.
  • Tutti i soci fondatori hanno il diritto di presentare proposte di attività sottoponendole all'attenzione dell'Assemblea.
  • La qualità di socio si perde per dimissione, per mancato pagamento della quota o per espulsione.
    1. L'espulsione è votata a scrutinio segreto dalla maggioranza prevista dall'Articolo 9 di questo Statuto, per gravi atti compiuti dal socio o per comportamento incompatibile con la qualifica di Socio;
    2. L'espulsione può essere proposta dall'Assemblea con voto a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente o da un terzo dei membri dell'Assemblea;
    3. La proposta di espulsione va notificata al socio che si intende espellere, che ha diritto di essere ascoltato dall'Assemblea prima della votazione di espulsione.

 

 

Articolo 5 - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

  • Il Presidente;
  • il Consiglio Direttivo;
  • l'Assemblea dei Soci;
  • il Tesoriere.

Articolo 6 - Il Presidente

  • Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea generale dei Soci.
  • Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
  • Egli rappresenta il Club UNESCO, presiede all'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  • Il Presidente cura i rapporti con la Commissione Nazionale per l'Unesco, con la Federazione Italiana Club Unesco e con la Federazione Mondiale Clubs Unesco.
  • Per la revoca del Presidente valgono le modalità previste per la revoca dei soci, ma la proposta deve essere votata a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo o da un terzo dei membri dell'Assemblea.
  • Nessun compenso è dovuto al Presidente.

Articolo 7 - Il Consiglio Direttivo: composizione

  • Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea generale dei soci. Ne fanno parte inoltre di diritto:
    • Il Presidente che lo presiede;
    • Il Tesoriere;
    • Il delegato giovanile dei giovani del Centro presso la Federazione Italiana.

1.I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La qualità di membro del Consiglio Direttivo si perde:

  1. per dimissioni e per le cause, con le modalità per le quali sia prevista la perdita della qualità di socio; per continua ed ingiustificata assenza alle riunioni del Consiglio Direttivo. In tal caso il Consiglio Direttivo può decidere a maggioranza assoluta, di procedere nelle forme previste al precedente punto a.
  • In caso di dimissioni o revoca di più di due dei suoi membri elettivi, il Consiglio Direttivo convoca immediatamente l'Assemblea Generale, che può deliberare di nominare i primi due membri non eletti nelle ultime elezioni, oppure, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di rinnovare l'intero Consiglio Direttivo.
  • Il Consiglio Direttivo può essere convocato in qualsiasi momento dall'Assemblea su proposta del presidente o di almeno un terzo dei suoi componenti.
  • Per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo ogni socio può esprimere fino a due preferenze.
  • Il Consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti esercita la funzione di Vicepresidente.
  • Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Compiti e funzionamento del Consiglio Direttivo

  • Il Consiglio Direttivo elabora il programma nell'ambito degli scopi dell'Associazione, secondo le direttive dell'Assemblea Generale dei soci.
  • Il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo e consuntivo proposti dal Tesoriere e li propone all'Assemblea entro e non oltre il mese di aprile.
  • Stabilisce inoltre l'importo della quota sociale.
  • Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea modifiche allo Statuto approvate dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  • Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.
  • La convocazione si fa con preavviso di almeno 48 ore; il Consiglio deve intendersi validamente costituito ogni qual volta siano presenti tutti i suoi membri, ancorchè non sia stato convocato nelle forme prestabilite. Solo ai membri assenti e a nessun altro è data facoltà di impugnare le deliberazioni del Consiglio Direttivo per difetto di preavviso nelle forme previste dal presente Statuto.
  • Per la validità della deliberazione occorre la maggioranza dei presenti, salvo quanto qui altrimenti disposto. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
  • Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo soci che seguano attivamente particolari programmi o esperti e membri di altre associazioni, per studiare forme di collaborazione e progetti di attività comuni.
  • Il Presidente può proporre all'Assemblea, su deliberazione del Consiglio Direttivo. La costituzione di un apposito Albo in cui figurino esperti nelle varie discipline. Gli esperti iscritti in tale albo possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Articolo 9 - L'assemblea: funzioni e modalità di voto

  • L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per il rinnovo, delle cariche sociali, quando siano scadute. Le cariche scadute sono prorogate fino alla prima Assemblea Ordinaria.
  • L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo e di un quinto dei soci ordinari.
  • L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Per le deliberazioni per le quali non è richiesta la maggioranza assoluta, la validità della costituzione è presunta salvo che nessuno dei membri non richieda la verifica del numero legale.
  • L'Assemblea delibera a scrutinio palese per alzata di mano, salvo i casi in cui il presente Statuto preveda lo scrutinio segreto.
  • L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta per le proposte di modifica dello Statuto, e la proposta di espulsione di un socio, la revoca del Presidente e la revoca dei membri elettivi del Consiglio Direttivo o di uno dei membri, lo scioglimento del Centro. La votazione è a scrutinio segreto, salvo che per le proposte di modifica del regolamento e di scioglimento del Centro.
  • L'Assemblea delibera a maggioranza dei due terzi le modifiche del regolamento, l'espulsione di un socio, la revoca del Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo, la revoca di tutti i membri elettivi del Consiglio Direttivo. La votazione è a scrutinio segreto, eccetto che per le modifiche allo Statuto e lo scioglimento del Centro.
  • Delle adunanze dell'Assemblea viene redatto un verbale su apposito libro, che deve essere sottoscritto dal Presidente e da un Segretario nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Articolo 10 - Il Tesoriere

  • Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente.
  • Il Tesoriere ha il compito di tenere i libri contabili previsti dalla legge, per la rendicontazione delle attività del Centro.
  • Il Tesoriere propone al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e consuntivo, perché il Consiglio lo sottoponga al voto dell'Assemblea.
  • Nessun compenso è dovuto al Tesoriere per la sua attività.

Articolo 11 - I libri sociali e accesso ai documenti del Centro

  • L'Associazione terrà i libri sociali previsti dalla legge e dal presente Statuto.
  • Al libro dei verbali dell'Assemblea tutti i soci possono accedere.
  • Per accedere agli altri libri il socio deve presentare domanda scritta e motivata al Presidente che risponderà entro 20 giorni, dopo la deliberazione del Consiglio Direttivo in merito.
    • La risposta negativa deve essere motivata.
    • In caso di risposta negativa, il socio può appellarsi all' Assemblea.
  • Fermo restando quanto stabilito al comma precedente è vietata ogni richiesta di accesso a informazioni che possano danneggiare la riservatezza dei soci o dei terzi, siano essi privati o persone giuridiche, o la cui divulgazione sia comunque vietata dalla normativa vigente.
  • Per la riproduzione dei documenti ai quali si chiede l'accesso sono dovute al Centro le spese di riproduzione e ogni altra spesa che sia stata necessaria per il reperimento del documento.

Articolo 12 - Patrimonio

Il Patrimonio del Club è costituito:

  • dalle quote sociali;
  • dalle sottoscrizioni;
  • da ogni altra entrata, ivi compresi i contributi degli Enti Pubblici e Privati e quelli che concorrano ad incrementare l'attivo sociale.

 

Articolo 13 - Esercizio finanziario

  • L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Articolo 14 - Entrate

  • Le entrate si dividono in ordinarie e straordinarie.
    • Sono ordinarie le entrate costituite dalle quote versate dai soci ordinari e dai soci fondatori.
    • Sono straordinarie tutte le altre.
  • Le entrate destinate ad iniziative e programmi particolati dai soci o dai terzi, non possono essere destinate a scopi diversi dall'Assemblea e dagli altri organi del Centro.

Articolo 15 - Lo scioglimento del Centro

  • In caso di scioglimento del Centro, il suo patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni similari secondo quanto stabilito dall'Assemblea nella votazione che delibera lo scioglimento.

Articolo 16 - Controversie fra soci o fra organi del Club

  • Salvo quanto diversamente stabilito dalla legge o dal presente Statuto, la soluzione delle controversie tra soci o tra questi e il Club viene devoluta ad un collegio di tre arbitri, che decidono secondo equità, senza forma di procedura, nel rispetto del diritto alla difesa e al contraddittorio delle parti interessate.
  • Il collegio è cosi composto: ognuna delle parti in conflitto nomina un arbitro per iscritto e gli arbitri così nominati ne nominano un terzo.
  • Il giudizio nel merito è inappellabile: contro le violazioni del contraddittorio e del diritto alla difesa è ammesso l'appello al Consiglio Direttivo o alla Assemblea, qualora il Consiglio Direttivo sia parte nella controversia.
    • L'organo appellato decide a maggioranza assoluta sull'esistenza del vizio di legittimità.
    • Nel caso in cui rilevi l'esistenza del vizio rinvia ad altro collegio arbitrale nominato tra una rosa di tre arbitri, diversi dai precedenti. Per la nomina si procede come al Comma 2, ma il terzo arbitro è nominato dal Presidente o dall'Assemblea se il Presidente è parte in causa.
  • In nessun caso è ammessa altra giurisdizione in merito a dette controversie.